STATUTO
dell’ASSOCIAZIONE CUORE DI PADRE PIO
 
TITOLO I
DEFINIZIONE – FINALITÀ – LINEE ATTUATIVE
 ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE-SEDE
 E’ costituita l’Associazione “ASSOCIAZIONE CUORE DI PADRE PIO” organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
L’Associazione ha la sede fiscale a Messina in Via Onofrio Gabriele, 84  e la sede legale a San Giovanni Rotondo in Corso Regina Margherita, 22
La durata dell’Associazione è fino al 31 dicembre 2030 rinnovabili.
Essa può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici e rappresentanze in altre località, quando sia necessario allo svolgimento degli scopi sociali.
L’Associazione, che si ispira all’esperienza vissuta da Frà Daniele Natale e San Pio da Pietrelcina, esperienza fondata su quell’amore che Nostro Signore Gesù Cristo ha infuso costantemente nel cuore di Padre Pio, si propone di poter costituire un punto di riferimento per tutte le persone bisognose sia sotto l’aspetto materiale, ma soprattutto sotto l’aspetto spirituale.
Infatti,Padre Pio è stato esempio costante d’amore verso il prossimo, in modo particolare verso gli ammalati, i poveri e i bisognosi diceva sempre “Nel malato c’è Cristo che soffre, ma nel malato povero c’è due volte Cristo sofferente”.
E anche verso i bisogni spirituali dell’umanità, infatti ripeteva sempre ai suoi figli spirituali: “Se gli uomini saprebbero quanto Gesù Cristo ci ama nel Santissimo Sacramento, le chiese tutte non basterebbero a contenere i fedeli!”
Si propone soprattutto di divulgare il messaggio spirituale di Padre Pio, prendendo maggior riferimento al suo epistolario e le testimonianze di chi gli è vissuto accanto una vita.
A tal scopo essa ha per oggetto le seguenti attività:
– la promozione turistica e religiosa
– la creazione e/o ristrutturazione di luoghi di culto religioso-cattolico per i malati nello spirito.
– la creazione di strutture per la ricerca scientifica e poliambulatorii per la difesa alla vita.
– la creazione ed organizzazione di Istituti e strutture di accoglienza e primo sostegno per l’assistenza alle madri nubili ed ai loro figli, per l’assistenza sociale continua a favore dell’infanzia, dei giovani, degli anziani e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti;
– la creazione ed organizzazione di ricoveri per senzatetto, di orfanotrofi, convitti e centri residenziali per l’infanzia abbandonata;
– l’organizzazione di servizi ricreativi ed educativi per l’infanzia e l’adolescenza, anche mediante centri di aggregazione quali ludoteche, baby parking e asili nido, doposcuola o l’organizzazione di campi estivi, colonie e simili;
– la creazione ed organizzazione di istituti per soggetti diversamente abili sia dal punto di vista fisico, quali ciechi, sordi e muti, che mentale e per l’assistenza sanitaria e la riabilitazione psicologica per anziani e diversamente abili;
– la formazione e l’avviamento al lavoro in tutti i settori relativi alle attività svolte dall’associazione.
– la promozione di convegni e incontri comunitari per divulgare il messaggio spirituale di Padre Pio;
– la promozione e l’avviamento allo sport dilettantistico
– la promozione della cultura e dell’arte;
L’associazione potrà stipulare apposite convenzioni, come previsto dall’art. 10 della L.R. n. 22/1994 ed è esclusa, in ogni caso, la gestione diretta di strutture e servizi. L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’attività medica strettamente necessaria alle attività intraprese dall’associazione sarà comunque svolta da personale medico esterno ai centri.
L’Associazione è retta con i principi e con le discipline della mutualità, della democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gi associati
ART. 2 – ATTIVITA’ STRUMENTALI -DIVIETI E OBBLIGHI
L’associazione potrà svolgere ogni attività direttamente connessa al raggiungimento degli scopi sociali fra cui operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie, ipotecarie, finanziarie non nei confronti del pubblico e partecipare ad altri enti aventi scopi analoghi o affini, che non alterino il proprio oggetto sociale.
Essa in particolare, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale non potrà:
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
 Essa ha l’obbligo:
A) di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
B) di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
C) di redigere il bilancio, come appresso meglio precisato.
TITOLO II
SOCI
ART. 3 – SOCI
Il numero dei soci fondatori è di massimo 7, mentre è illimitato il numero dei soci sostenitori.
Può divenire socio dell’associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica, o ente che si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione e che accetta e si obbliga a rispettare le regole dell’associazione (statuto, regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione).
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.
Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale.
Tutti i soci fondatori hanno diritto di voto in assemblea e ciascuno può esprimere un solo voto, anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.
L’adesione alla associazione ha carattere volontario.
L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta contenente le generalità, il codice fiscale, la dichiarazione di accettazione dello statuto, e con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Il consiglio delibera in ordine all’ammissione del socio entro 30 giorni.
 
ART. 4 – QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa annuale è stabilita dall’assemblea dell’associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal consiglio direttivo.
La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al tesoriere dell’associazione.
Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
 
ART. 5 – RECESSO/ESCLUSIONE DEI SOCI
La qualità di socio si perde per:
– recesso;
– morosità nel pagamento di due o più quote annuali;
– persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto e dal regolamento attuativo;
– comportamento contrario agli scopi dell’associazione o impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
L’esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo che valuterà il verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte.
In ogni caso, prima di provvedere all’esclusione, il Consiglio fa pervenire al socio una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria esclusione domandando all’assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione.
L’assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all’istanza del socio.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE
ART. 6 – ORGANI
Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea;
– il consiglio direttivo;
– il presidente;
– il segretario;
– il collegio dei revisori dei conti.
 
ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività dell’associazione.
In ogni caso l’assemblea deve:
– approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e preventivo sottoposti dal consiglio direttivo;
– nominare i membri del consiglio direttivo, e del collegio dei revisori dei conti;
– approvare regolamenti interni;
– modificare lo statuto;
ART. 8 – RIUNIONI, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.
L’assemblea è convocata dal presidente, ma può anche essere convocata da 1/3 dei membri del consiglio direttivo o da 1/10 dei soci dell’associazione con avviso da inviare ai soci con qualunque mezzo idoneo, sempre che tale invio possa essere provato, almeno sette giorni prima della riunione, ovvero da pubblicarsi nei locali sociali almeno quindici giorni prima. L’avviso conterrà l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione.
 
ART. 9 – VOTO
All’assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.
ART. 10- PRESIDENZA
L’assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal vice presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest’ultimo, da altra persona indicata dall’assemblea.
ART. 11 – VALIDITÀ
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un’ora.
ART. 12 – DELIBERAZIONI
Le deliberazione di modifica dello statuto sono assunte con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell’associazione in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.
   Salvo quanto sopra le deliberazioni dell’assemblea sono assunte con maggioranza semplice dei presenti.
Risulta ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio con diritto di voto può ricevere due deleghe.
ART. 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al consiglio direttivo vigilare sul rispetto delle regole associative.
 Il Consiglio ha ogni più ampio ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria. Al Consiglio spetta:
– deliberare l’accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
– vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell’associazione;
– deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell’associazione;
– elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo all’anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l’anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione dell’associazione;
– sottoporre i bilanci alla votazione dell’assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell’associazione, nell’albo dell’associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea;
– adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea;
– stabilire la quota associativa.
ART. 14 – ORGANIZZAZIONE
Il consiglio direttivo dell’associazione è composto da tre a cinque membri, tra cui il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell’associazione. Se i componenti sono tre il Segretario svolgerà anche le funzioni di tesoriere.
 Non è ammesso il cumulo di due o più delle cariche istituzionali.
Esso durano in carica cinque anni.
ART. 15 – MODALITÀ D’ELEZIONE
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea dell’associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione le preferenze fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. in caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d’iscrizione all’associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.
Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente il segretario e il tesoriere. In caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.
 Il Consiglio resta in carica per cinque anni.
 
ART. 16 – MODALITÀ DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA QUALIFICATA
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da 1/5 dei membri del consiglio direttivo, con comunicazione che indica l’ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione.
La convocazione del consiglio direttivo è comunicata ai membri almeno tre giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all’albo dell’associazione. La convocazione è fatta con qualunque mezzo idoneo a provare l’invio della comunicazione.
Il consiglio direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti del consiglio direttivo.
I membri del consiglio direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.
I verbali delle riunioni e le deliberazioni del consiglio direttivo sono pubblicati entro 3 giorni nell’albo dell’associazione, salvo che riguardino fatti che si riferiscono a persone.
ART. 17 – PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
ART. 18 – SEGRETARIO
Il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.
Il segretario dell’associazione deve:
– inviare gli avvisi di convocazione dell’assemblea e del consiglio direttivo;
– redigere i verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo;
– curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell’albo dell’associazione;
ART. 19 – TESORIERE
Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri. La funzione può essere cumulata con quella di segretario.
Il tesoriere deve:
– custodire il patrimonio dell’associazione;
– tenere il registro della contabilità;
– conservare gli eventuali documenti giustificativi;
– rendere il conto al consiglio direttivo;
– riferire annualmente all’assemblea dei soci;
– verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo;
– provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
– predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo sottopone ogni anno all’assemblea.
 
ART. 21 – COMPITI E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti può essere composto anche da non soci ed è l’organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell’associazione e di riferire all’assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa dell’associazione. Esso si compone di 3 membri, eletti dall’assemblea contestualmente all’elezione degli altri organi statutari.
Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall’assemblea dell’associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti nel collegio dei revisori dei conti coloro che avranno avuto il maggior numero di voti.

ART. 22 – COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è formato da:
1. Quote degli associati;
2. Contributi mensili degli associati da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
3. Eredità e donazioni e acquisti a qualunque titolo;
4. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
5. Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
6. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. Altre entrate derivanti dalla organizzazione di mostre, fiere spettacoli e gare compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di solidarietà sociale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
ART. 23 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 24 – NORME DI CHIUSURA
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute.